Acquaenna – Cassazione conferma la legittimità delle partite pregresse

Con la sentenza n. 23858/2025, la Corte di Cassazione ha sancito un principio di diritto destinato a fare da riferimento per l’intero settore idrico. Le Sezioni Unite hanno chiarito in maniera definitiva l’ambito applicativo dell’articolo 31 della Delibera AEEGSI 643/2013/R/idr, fugando dubbi interpretativi che rischiavano di generare confusione tra utenti e operatori.
Il nodo delle partite pregresse
Uno dei punti centrali riguarda la cosiddetta legittimità delle “partite pregresse” – ossia i conguagli tariffari a copertura di costi già sostenuti dai gestori – che la Suprema Corte riconosce come pienamente legittimi; purché effettuati «in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il metodo tariffario normalizzato». In questo modo, viene ribadita la correttezza dell’impianto regolatorio che da anni disciplina il settore idrico.
La posizione di Acquaenna
La sentenza conferma anche la coerenza dell’operato di Acquaenna Scpa, che – in linea con le indicazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) – ha applicato il metodo tariffario normalizzato. Tale sistema prevedeva la possibilità di recupero dei costi tramite conguagli; proprio quanto ribadito dalla Corte di Cassazione. «Viene, dunque, confermata la piena coerenza del nostro operato», sottolinea l’azienda, richiamando la centralità dei principi regolatori nazionali come garanzia di trasparenza e correttezza nei confronti dell’utenza.
Un quadro normativo chiarito
Con questa pronuncia, la Cassazione mette un punto fermo in una materia spesso fonte di contenziosi e incomprensioni; offrendo agli utenti e agli operatori del settore idrico un quadro normativo chiaro e inequivocabile. L’effetto è quello di rafforzare la certezza del diritto e di consolidare l’applicazione uniforme delle regole su tutto il territorio nazionale.