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L’avvocato Cugini:”Il consigliere Anna Zagara caduta nella tentazione della diffamazione. Anche lei condannata”

L’avvocato Cugini:”Il consigliere Anna Zagara caduta nella tentazione della diffamazione. Anche lei condannata”

Bisogna avere rispetto per le istituzioni e per chi lavora all’interno dell macchina comunale. E’ giusto da parte dell’opposizione dissentire, avanzare critiche e formulare proposte ma non può essere considerata una  regola quella di tentare di colpire con la diffamazione chi comunque è stato democraticamente eletto dai cittadini, e tantomeno attaccare chi svolge le proprie funzioni di impiegato o dirigente del Comune, che deve essere sempre tenuto al di fuori della competizione politica. E’ questo il senso delle querele che hanno colpito sia l’esponente di un partito di opposizione, di cui avete dato notizia,  sia un consigliere comunale. In quest’ultimo caso mi riferisco ad Anna Zagara anche lei caduta nella tentazione di usare la diffamazione come strumento politico e anche lei raggiunta da un decreto penale di condanna per avere trasgredito all’articolo 595 del Codice Penale”.
La dichiarazione è dell’avvocato Alessio Cugini che precisa anche la motivazione della condanna.  “La sentenza riguarda la pubblicazione di un post contro il Segretario Generale facente funzioni dott. Paolo Gabrieli, stimato dirigente, comandante della Polizia Locale e già militare della Guardia di Finanza, post nel quale il consigliere comunale Anna Zagara ha scritto: «Abbiamo un segretario che non è segretario, che funge da segretario, che sostituisce il segretario anche quando questo/a sia presente, che impegna somme su un bilancio inesistente, che è il controllore degli affari generali, quindi controlla se stesso e che si firma la copertura finanziaria…………per pagarsi la percentuale sui rogiti………….Ma dove li ha trovati i soldi per la copertura finanziaria???? Ma in tutto ciò, allegare l’elenco di tutti i rogiti effettuati????……… Mah”.

Ovviamente siamo a disposizione per eventuali repliche. 


Precisazione.
Inizialmente per un refuso nel titolo era stato riportato il termine “calunnia” anziché “diffamazione”

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