Nasce a Enna la prima centrale termica siciliana per riscaldamento a biometano

Consentira’ notevoli vantaggi a chi decidera’ di allacciarsi alla rete. Si tratta del primo esperimento in Sicilia di riscaldamento collettivo a biometano . Tra i vantaggi, la possibilita’ per gli agricoltori del territorio della provincia di Enna di valorizzare i loro sottoprodotti che diventeranno biometano per alimentare la centrale termica.

“Con la voglia di ripartire dopo questo ‘brutto periodo’, Eliomed Tech ha deciso di rilanciare il progetto di teleriscaldamento e teleraffrescamento che cura e porta avanti con determinazione da anni – dicono i rappresentati di Eliomed -. Abbiamo dato nuovo impulso con la predisposizione della fase di cantierizzazione dell’opera”. L’allaccio alla rete di teleriscaldamento da parte degli utenti, fanno sapere dalla Societa’, avviene in maniera molto semplice in quanto non necessita di lavori all’interno delle abitazioni ed apporta anche benefici all’ambiente, favorendo il contrasto alla diffusione del Covid 19 attraverso il miglioramento della qualita’ dell’aria, come dimostrano alcuni studi.

L’ex candidato a sindaco Filippo Miroddi: il CGA respinge dopo due anni il suo inutile ricorso

Si è conclusa dopo due anni la questione relativa al’inutile ricorso presentato dal candidato a sindaco  Filippo Miroddi che pretendeva il riconoscimento di voti derivanti da schede palesemente nulle . Il CGA di Palermo ha respinto  in maniera definitiva il ricorso.
L’ex sindaco di Piazza Armerina, che ha amministrato la città dal 2013 al 2018 , dopo la bocciatura del TAR del dicembre 2018 aveva insistito ricorrendo al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Questa sentenza mette la parola fine ad una vicenda grottesca che solo la fantasia di qualche fan dell’ex sindaco, interessato ad una sua rielezione,  vedeva come una possibilità reale di stravolgere il chiaro esito venuto fuori dalle urne nella primavera del 2018. L’amministrazione Miroddi è stata la peggiore dal dopoguerra e  , secondo un mio personale parere, la bocciatura nel 2018 alle elezioni non fu che una logica conseguenza di una costante improvvisazione nell’amministrare e nell’incapacità nell’affrontare i problemi della città. All’ex sindaco nella competizione elettorale andarono poco più di 1200 voti rispetto ai 5000 attesi.  

Fra l’altro Miroddi e gli ex assessori sono stati rinviati a giudizio e dovranno affrontare un processo per le questioni legate alla compilazione del bilancio del 2015. Questo non vuol dire che sono colpevoli ma semplicemente che  in qualche maniera dovranno affrontare lo stress di presentarsi davanti ad un giudice e provare la propria innocenza e che comunque su quegl’atti la magistratura ritiene opportuno fare chiarezza.

A breve l’ex sindaco Miroddi dovrà affrontare anche il giudizio della Corte dei Conti con l’ipotesi di danno erariale in relazione alla vicenda relativa agli incarichi conferiti  a due esperti durante  il periodo  in cui ha amministrato. 

Non finisce qui. Rimane aperta la questione della responsabilità del default del comune di Piazza Armerina. Se si dovesse appurare la responsabilità diretta di Miroddi e di tutta la sua giunta in relazione al dissesto, l’ex sindaco e i suoi assessori rischierebbero l’ineleggibilità per dieci anni, ammesso che a questo punto abbiano più voglia di candidarsi e di fare politica.

Nicola Lo Iacono

 

 

Troina – L’amministrazione comunale ringrazia il mondo della scuola

“Grazie a tutto il personale della scuola per aver contribuito a rendere più semplice questo periodo così complesso e per aver sostenuto tutti gli alunni di qualsiasi età a partire dai più piccoli; grazie ai ragazzi per l’impegno, nonostante tutte le difficoltà; grazie alle famiglie per aver permesso ai docenti  di entrare nelle loro case e per aver sostenuto i loro figli; grazie ai dirigenti, ai docenti ed a tutti quanti per questa strana avventura che ha stravolto la nostra vita”.
A pochi giorni dalla chiusura del turbolento anno scolastico 2019/2020, l’assessore alla pubblica istruzione Carmela Impellizzeri, a nome dell’intera amministrazione comunale, ringrazia con queste parole il mondo scolastico troinese.
“È stato un momento difficile per tutti – prosegue l’assessore – , in cui abbiamo vissuto momenti di angoscia e ansia per la pandemia che ha investito la nostra comunità, che ha stravolto anche la scuola, accrescendo dapprima lo sconforto e le difficoltà tra docenti e discenti, ma poi riscattandola. Non è stato semplice gestire le emozioni dei ragazzi, che sono però cresciuti tanto ed hanno riscoperto la voglia di tornare tra i banchi e di cercare il contatto con i professori ed i compagni e, soprattutto, la solidarietà nel tendere una mano d’aiuto verso i più deboli. Un grande in bocca al lupo ai ragazzi di terza media ed ai nostri maturandi, che dovranno affrontare gli esami in un contesto così surreale: a loro và il nostro sostegno e il nostro abbraccio affettuoso”.

Questa app permette di tifare negli stadi a porte chiuse inviando l’audio da casa

Dopo lo stop imposto dalla pandemia di Covid-19, anche il calcio in Italia sta per ripartire. La data prescelta per il ritorno del campionato è il 20 giugno ma gli stadi saranno giustamente vuoti per impedire che partite affollate di tifosi si trasformino in un potenziale veicolo di contagio. L’eventualità di match a porte chiuse all’interno di stadi avvolti in un silenzio sovrannaturale ha già scoraggiato osservatori e tifosi, ma in Giappone si è già pensato a una soluzione: un’app che permetta agli spettatori delle partite di far arrivare applausi e incitazioni ai giocatori comodamente seduti da casa.

Come funziona l’app per il tifo da casa
Il nome dell’app è Remote Cheerer powered by Sound UD, un nome forse poco accattivante ma che rende bene l’idea dello scopo del software. Il software si scarica sul telefono e si presenta come una sorta di soundboard, una griglia di pulsanti da premere, ciascuno assegnato a un suono: un applauso, un coro, un urlo, un’incitazione specifica per la squadra in campo e così via. Toccando i tasti virtuali però non ci si limita a riprodurre il suono sul proprio smartphone, ma si invia online un comando che finisce direttamente a un impianto audio da 58 altoparlanti situato appositamente all’interno degli stadi.

In questo modo l’app permette ai tifosi da casa di farsi sentire dai giocatori che altrimenti disputerebbero l’incontro nel silenzio assoluto. Per rendere il tutto più realistico inoltre l’app rende possibile scegliere da quale area dello stadio far provenire il proprio audio, ma anche fischiare la squadra avversaria, o inviare al proprio team un messaggio di sostegno personalizzato con la propria voce.

L’incontro inaugurale
L’app è stata sviluppata dalla Yamaha Corporation, e ha già denuttato in un incontro sperimentale. Il match si è disputato il 13 maggio in Giappone e ha visto contrapposti il Jubilo Iwata e il Shimizu S-Pulse, due squadre appartenenti rispettivamente ai corrispettivi nipponici di Serie A e Serie B. Teatro dell’incontro sperimentale è stato lo Shizuoka Stadium Ecopa — una struttura da 50.000 posti che grazie all’ausilio dell’app e dell’infrastruttura audio messa in piedi ha restituito parte delle emozioni provenienti da una tifoseria in carne e ossa.

Il sistema è però ancora in fase di sperimentazione ed è dunque difficile che ne venga proposta a breve una variante ai club europei. Per averlo a disposizione occorrerà dunque attendere e sperare che le squadre e i tifosi si dimostrino aperti all’idea.

Fonte: Fanpage

Piazza Armerina – Ristoranti e pizzerie perfettamente sicuri. Ritorna il rito del sabato sera.

L’esperienza e la professionalità dei nostri ristoratori ci consente di poter stare tranquilli e di goderci il sabato sera esattamente come facevamo prima che le regole anti-covid19 entrassero a far parte della nostra vita quotidiana. Ho personalmente accertato che ristoranti di grande esperienza come Al Ritrovo della famiglia Palermo e Al Teatro della famiglia Barbarotto  siano stati capaci di riorganizzare il loro lavoro mettendo i propri clienti nelle condizioni di godersi in tutta tranquillità qualche ora con gli amici nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e in massima sicurezza.

Già da sabato scorso diverse persone si sono recate nei locali più frequentati della città per gustarne le loro rinomate specialità. Riprende dunque quel rito del sabato sera che in questo momento rappresenta una sorta di indice di ritorno alla normalità. Ovviamente sono stati ridotti i tavoli e i gestori dei locali fanno sapere che il sabato diventa ancora più importante prenotare la cena. I locali son comunque aperti, con modalità diverse, tutti i giorni.

La ripresa passa anche dal ritorno dei turisti che speriamo, attratti anche dal basso indice di contagio registrato in Sicilia, possano arrivare numerosi. A soffrire restano infatti i proprietari dei B&B  e tutto l’indotto legato al turismo.  

Nicola Lo Iacono

 

Oasi di Troina: paziente deceduta non riconducibile a covid-19

COMUNICATO OASI DI TROINA
Apprendiamo in queste ore da alcuni organi di informazioni la notizia che una
nostra ospite sia deceduta a seguito del contagio da coronavirus all’Ospedale Garibaldi di Catania. In merito a questa comunicazione, l’Istituto precisa che la paziente in questione prima di essere stata trasferita all’Ospedale di Enna in data 27 maggio, risultava già negativizzata e il trasferimento nel nosocomio ennese si è reso necessario per altre patologie pregresse. Inoltre, nella struttura ospedaliera di Catania, dove la paziente è stata portata il 31 maggio dal nosocomio ennese, sono stati effettuati altri tre tamponi i cui esiti sono stati negativi. La stessa direzione sanitaria dell’ospedale Garibaldi di Catania ha classificato il decesso non attribuibile al Covid-19.
L’Istituto è addolorato per la triste notizia ed esprime alla famiglia le più sentite condoglianze per la grave perdita che ha subito. Si precisa infine che ad oggi tra pazienti e operatori della struttura non risulta alcun contagio.

 

Nuova ordinanza del presidente Musumeci. Oggi alle 11.30 verrà presentato il progetto SIiciliaSICura

Firmata la nuova ordinanza. Via libera alla mobilità tra Regioni e stop alla quarantena anche in Sicilia con prescrizioni. In Sicilia, quindi, il via libera agli spostamenti infra ed interregionali si accompagna a precise regole che saranno contenute nel progetto SiciliaSiCura, che verrà presentato, a Palazzo Orleans, domani alle ore 11.30, dal presidente Musumeci con Guido Bertolaso e alla presenza degli assessori Manlio Messina, Ruggero Razza e Mimmo Turano.

L’ordinanza conferma l’apertura della stagione balneare a partire dal prossimo 6 giugno; disco verde a tutte le attività già autorizzate. Fine della quarantena per chi rientra in Sicilia da domani (3 giugno). Permane la sorveglianza sanitaria e l’obbligo di avvisare il medico di famiglia in caso di insorgenza di sintomi riconducibili al nuovo coronavirus.

“Ci uniformiamo alle direttive nazionali – ha detto Musumeci – non senza rivendicare la specificità di alcune misure regionali. Che sono importanti anzitutto per dare serenità a quanti arrivano nell’Isola. Il sistema sanitario deve essere il motore della ripartenza, ma abbiamo il compito di infondere sicurezza e serenità ai cittadini, senza dimenticare l’epidemia, ma provando a rimettere in moto le attività produttive e turistiche”.

In Sicilia, quindi, il via libera agli spostamenti infra ed interregionali si accompagna a precise regole che saranno contenute nel progetto SiciliaSiCura, che verrà presentato, a Palazzo Orleans, domani alle ore 11.30, dal presidente Musumeci con Guido Bertolaso e alla presenza degli assessori Manlio Messina, Ruggero Razza e Mimmo Turano. Poco prima il governatore incontrerà, nella Sala Alessi, le associazioni di categoria perché, ha chiarito, “la Regione vuole essere un supporto concreto e non un limite. Vogliamo dare competitività al nostro sistema e sicurezza nei comportamenti collettivi e individuali”.

Fra le novità, anche il via libera da domani a piscine e strutture termali che erogano i cosiddetti Lea (Livelli essenziali di assistenza). Consentite pure le lezioni pratiche delle autoscuole e per il conseguimento delle patenti nautiche. Confermato anche il riavvio dell’attività di catering, a partire dal prossimo 8 giugno.

Ovviamente, permangono gli obblighi di osservanza delle misure di contenimento del contagio, come ad esempio la disponibilità della mascherina, che ogni cittadino dovrà tenere sempre con sé ed usare quando viene meno il distanziamento interpersonale.

Per quanto riguarda i Centri commerciali e i supermercati, l’apertura nei giorni festivi sarà regolamentata, entro sabato 6 giugno, in base alle indicazioni che organizzazioni datoriali e sindacali, già attivate, forniranno al dipartimento regionale delle Attività produttive.

Le novità principali dell’ordinanza

Via libera alla mobilità tra Regioni.

Stop alla quarantena obbligatoria per quanti fanno rientro in Sicilia a partire da domani (3 giugno), per i quali permarrà la sorveglianza sanitaria e l’obbligo di avvisare il medico di famiglia in caso di insorgenza di sintomi riconducibili al #Covid19.

Confermata l’apertura della stagione balneare dal prossimo 6 giugno.

Confermato obbligo di utilizzo della mascherina, che ogni cittadino dovrà tenere sempre con sé, ogni qualvolta viene meno il distanziamento.

Via libera da domani a piscine e strutture termali che erogano i cosiddetti Lea (Livelli essenziali di assistenza). Consentite pure le lezioni pratiche delle autoscuole e per il conseguimento delle patenti nautiche. Confermato anche il riavvio dell’attività di catering, a partire dal prossimo 8 giugno.

Centri commerciali e supermercati, l’apertura nei giorni festivi sarà regolamentata, entro sabato 6 giugno, in base alle indicazioni che organizzazioni sindacali.

 

Il testo dell’Ordinanza
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(recepimento delle disposizioni nazionali e ambito di applicazione della presente Ordinanza)
Nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 3 giugno 2020, hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e le misure specifiche di cui alla presente Ordinanza.

Sono, pertanto, abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente.

TITOLO II ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Art. 2
(principi generali)
Sono consentite tutte le attività economiche e produttive contemplate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” e successive modifiche e/o integrazioni, approvate in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome ed anche individuate quali linee guida per tutto il territorio nazionale, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza (ALLEGATO N. 1, d’ora innanzi richiamate anche soltanto come “Linee guida”).

Dette misure si riferiscono ai seguenti settori: ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), strutture ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercati degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, strutture turistico-ricettive all’aria aperta, rifugi alpini, attività fisica all’aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere, servizi per l’infanzia e per l’adolescenza, strutture termali e centri benessere, professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche.

Per il contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, inoltre, devono applicarsi nel territorio della Regione Siciliana i protocolli specificatamente indicati nell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Ulteriori ed eventuali indicazioni di ordine generale per lo svolgimento delle attività economiche e produttive non previste nelle Linee guida e da esse non richiamabili per analogia, ovvero non disciplinate da protocolli di settore nazionali, sono regolate con autonomo provvedimento della Regione Siciliana, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico da essa istituito.

Il mancato rispetto delle Linee guida, ovvero degli ulteriori protocolli sopra indicati, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione, nonché l’applicazione delle sanzioni previste per legge.

Sono in ogni caso consentite le riunioni private (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo assemblee condominiali e societarie e consigli di associazione) nel rispetto delle misure di contenimento previste.

Art. 3

(attività di ristorazione)

Nel rispetto delle Linee guida, sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari.

Le attività di catering – fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale – sono autorizzate a partire dall’8 giugno 2020, rimanendo subordinata per ciascun evento la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee guida e le specifiche disposizioni individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura, compreso l’incontro con la clientela, purché nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.

Art. 4

(stabilimenti balneari e spiagge)

La stagione balneare ha inizio il 6 giugno 2020, secondo i provvedimenti amministrativi già emanati. Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche all’apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l’attività di incontro con la clientela e, in generale, la utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi.

Si applicano le Linee guida per tutte le attività nonché, per le attività sportive esterne da svolgere nell’ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a titolo esemplificativo:

tamburello, bocce e ogni altra attività motoria di spiaggia e in mare), tutte le disposizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 per le attività sportive, oltre alle direttive e circolari regionali e nazionali in materia di sport.

È consentita, inoltre, la possibilità di locare per periodi stagionali le cabine a più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con l’ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di congiunti, minori e persone non autosufficienti.

Art. 5

(strutture ricettive)

Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, nel rispetto delle Linee guida, nonché di quanto specificamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e sue modifiche ed integrazioni.

Sono autorizzate, altresì, le attività di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive, nonché i servizi di cura alla persona secondo quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Art. 6

(servizi alla persona)

Sono autorizzati i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti, nonché tatuatori. Per le attività e i corretti dispositivi di protezione individuale si fa riferimento alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Sono sospese le attività dei centri benessere – compreso l’uso di saune e bagni turchi in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico -, ad eccezione per la erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. Sono autorizzate le attività delle strutture e delle piscine termali, per le quali si fa riferimento alle Linee guida del 25 maggio 2020.

Le prestazioni dei servizi di acconciatura e similari, in luoghi diversi da quelli destinati all’esercizio dell’attività, sono consentite nei seguenti casi: a) presso il domicilio del cliente in caso di impedimento o per ragioni di salute di quest’ultimo; b) presso i luoghi in cui svolgono eventi o spettacoli; c) nei luoghi di cura e di riabilitazione, nelle case di riposo, nei luoghi di detenzione e consimili in via analogica. Nel rispetto delle normative vigenti, detti servizi sono espletati solo dai titolari d’imprese o da loro dipendenti.

Art. 7

le disposizioni nell’ordinanza
(attività commerciali e artigianali)

Sono autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio (comprese quelle espletate nei c.d. centri commerciali e outlet), di vendita di beni e servizi (quali ad esempio le

autoscuole, le agenzie di viaggio, le scuole ed i centri di formazione professionale e linguistica e similari), nonché tutte le attività artigianali.

In modo specifico, per quanto attiene alla attività di autoscuola e similari, ovvero le attività ed i servizi di formazione in generale, sono autorizzate le esercitazioni c.d. pratiche ove i mezzi e gli strumenti utilizzati consentano il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, rimanendo disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, nonché dalla normativa nazionale, tutte le regole per l’espletamento degli esami per il rilascio dei relativi titoli e/o patenti.

Sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l’obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all’attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l’autorizzazione all’apertura dei c.d. mercati rionali.

Per le attività di cui ai commi che precedono, anche con specifico riferimento ai dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc…) ed alle distanze interpersonali, si applicano le Linee guida.

Art. 8

(musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche)

I musei, i parchi archeologici, gli archivi storici, le biblioteche e tutti i luoghi di cultura

– sia pubblici che privati – sono aperti nel rispetto dei protocolli di cui alle allegate Linee guida.

Art. 9 (manifestazioni, eventi e spettacoli)

In attuazione del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, sono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico – ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico e fieristico – nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall’8 giugno 2020, fermo il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell’Isola. Sono, invece, autorizzate dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e “in forma statica”, così come espressamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.

In ogni caso, l’autorità di Pubblica sicurezza, ove necessaria la relativa autorizzazione, deve indicare il numero dei partecipanti autorizzati a intervenire alla pubblica manifestazione, in rapporto proporzionale con gli spazi dedicati, tenuto conto della distanza interpersonale non inferiore ad un metro tra ogni soggetto e dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Sempre a partire dall’8 giugno 2020 è, altresì, autorizzata l’apertura delle c.d. discoteche, dei teatri e dei cinema all’aperto, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.

Rimane consentito l’accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi in conformità ai principi di distanziamento e nel rispetto delle Linee guida.

Art. 10

(prolungamento dell’orario di apertura e rinuncia al giorno di chiusura)

Per il termine di efficacia della presente ordinanza, al fine di avviare le proprie attività e di garantire i relativi servizi al pubblico – tenuto conto delle possibili evenienze determinate dal ridotto numero di soggetti autorizzati ad entrare nei locali pubblici (ad esempio, nei servizi per la cura della persona) derivanti dal rispetto compiuto delle Linee guida vigenti – i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l’orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23:30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale (fatte salve le previsioni di cui all’articolo che precede).

Detta disposizione non si applica per i servizi (a titolo meramente esemplificativo bar, pub, ristoranti, pizzerie e tutte le attività di cui al precedente articolo 3, comma 1) i cui orari di chiusura sono successivi a quello sopra indicato.

Art. 11

(stage professionali e tirocini formativi)

Sono autorizzati gli stage professionali ed i tirocini formativi nel rispetto delle vigenti

Linee guida e con gli adeguati mezzi di protezione individuale.

Art. 12

(chiusura esercizi commerciali nei giorni domenicali)

Nei giorni domenicali è disposta la chiusura di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i fiorai, i bar, i mercati c.d. “del contadino” e/o similari, i panifici e le attività di ristorazione di cui all’articolo 3 della presente ordinanza.

Rimane autorizzato, nelle dette giornate domenicali, il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

I Sindaci dei Comuni ad economia turistica, ove sia possibile garantire il rispetto delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio, hanno la facoltà di disporre con propria ordinanza, nei predetti giorni domenicali, l’apertura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali.

Permane la chiusura domenicale di supermercati, centri commerciali e outlet, nelle more della definizione di una intesa con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e

datoriali, da raggiungersi comunque entro il prossimo 6 giugno 2020. Il recepimento della intesa sarà eseguito con circolare o altro provvedimento amministrativo.

TITOLO III

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI RECEPIMENTO DEI DPCM VIGENTI

Art. 13
(mobilità infraregionale e interregionale)
Gli spostamenti infra ed interregionali non sono soggetti ad alcuna limitazione, permanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio.

La mobilità interregionale è norma “da e verso” la Sicilia con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute.

I controlli sanitari sui passeggeri in arrivo ed in partenza nei porti e negli aeroporti sono di competenza nazionale e ricadono nella responsabilità degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf), che provvede a organizzare adeguati servizi.

Art. 14

(trasporto pubblico locale su gomma e marittimo)

Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea extraurbano su gomma assicurano i servizi garantendo gradualmente fino al 50% e non meno del 30% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana.

Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea urbano su gomma assicurano i servizi garantendo nella fascia oraria 6-21 almeno il 50% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le amministrazioni comunali.

Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti può rimodulare i suddetti assetti in relazione a nuove sopravvenute esigenze di mobilità.

Fermo restando le disposizioni nazionali vigenti per i servizi di trasporto pubblico urbano, è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e comunque garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.

Gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi – traghetto con le Isole minori della Regione devono attenersi allo svolgimento dei servizi come articolati nell’ALLEGATO N. 2 alla presente ordinanza; gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo unità veloci con le Isole minori della Regione, invece, devono attenersi allo svolgimento dei servizi secondo l’articolazione indicata nell’ALLEGATO N. 3 alla presente ordinanza.

Art. 15

(attività sportive)

Sono consentite tutte le attività sportive individuali, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.

I circoli, le società, le associazioni sportive, le palestre e le piscine sono autorizzate all’espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata l’apertura di bar e ristoranti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 della presente Ordinanza.

Per quanto attiene alle specifiche disposizioni sulla attività sportiva – anche di squadra – ed alle manifestazioni, agli eventi ed alle competizioni sportive si rinvia integralmente alle dettagliate disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed al rispetto delle linee guida e dei protocolli ivi indicati.

Art. 16

(chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico)

I sindaci hanno la facoltà di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico ove ritengano che non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle disposizioni di prevenzione indicate.

TITOLO IV

MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA

Art. 17
(disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare)
I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno l’obbligo di:

comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione;
comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio. L’inadempimento di tale disposizione integra l’ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.
Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo.

Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).

Art. 18

(disposizioni per chiunque faccia ingresso nel territorio della Regione Siciliana)

Tutti coloro che per esigenze di lavoro o per qualsiasi ulteriore esigenza facciano ingresso in Sicilia o, al contrario, si rechino, occasionalmente o periodicamente, per periodi brevi, in altre Regioni del territorio nazionale per poi fare rientro nell’Isola, sono tenuti a dare comunicazione in ordine alle eventuali sintomatologie riconducibili al Covid-19 al proprio medico di medicina generale (o pediatra di libera scelta) ovvero al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp territorialmente competente.

Ulteriori misure per le presenze turistiche nell’Isola sono disposte con successiva ordinanza nell’ambito del Protocollo “SiciliaSiCura”.

Art. 19

(attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020)

Al fine di dare attuazione alle misure di monitoraggio della evoluzione del contagio epidemico previste dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, i Direttori Generali delle Aziende del Sistema sanitario regionale sono tenuti ad inserire tutti i nuovi casi positivi nella piattaforma di sorveglianza nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità di cui all’OCDPC del 27 febbraio 2020. Tale adempimento va compiuto entro 24 ore dalla diagnosi. I medesimi Direttori Generali sono, altresì, tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati sullo stato clinico dei pazienti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al Decreto.

L’inadempimento delle disposizioni che precedono integra l’ipotesi di grave violazione ai sensi dell’art. 20, co. 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.

Art. 20

(disposizioni inerenti l’attraversamento dello Stretto di Messina)

Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell’andamento epidemiologico nell’Isola.

I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il modello allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO N. 4) e trasmetterlo al Dipartimento

di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it.

Art. 21

(disposizioni per le Isole minori della Regione Siciliana)

In vista dell’avvio della stagione turistica e ai fini del rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio, i sindaci dei Comuni di Favignana, Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria, Santa Marina Salina e Ustica sono autorizzati, anche mediante intese da raggiungere con i Comuni sui cui territori insistono i porti di partenza, alla adozione di misure adeguate per l’accesso alle Isole minori, previa adozione di protocolli sanitari da sottoporre all’approvazione dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana.

Art. 22

(uso della mascherina)

Ferme le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, l’impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. Il dispositivo protettivo deve, pertanto, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo.

Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.

Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23
(coordinamento per le attività emergenziali)
Continua ad operare, presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19, istituito con Ordinanza n. 2 del 26 febbraio 2020.

Art. 24

(disposizioni sulla efficacia delle misure)

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

La presente ordinanza, con validità dal 3 giugno 2020 fino al 14 giugno 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente f.to MUSUMECI

Fonte :https://www.younipa.it/

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